Agenti e rappresentanti
Ai sensi dell'art. 1742 del codice civile l'agente di commercio è colui che, sulla base di un incarico stabile e in una zona determinata, promuove le vendite di un'impresa attraverso l'acquisizione di ordini d'acquisto. Egli pertanto non conclude né stipula alcun contratto di compravendita, ma si limita a proporre e procurare occasioni di stipulazione di contratti da parte dell'impresa mandante.
Si distingue dal procacciatore d'affari, figura atipica, regolata dall'art. 1322, 2° co. c.c., che si limita a promuovere le vendite di un'impresa in modo continuativo, ma senza alcuna stabilità dell'incarico. Mentre l'agente di commercio, ai sensi dell'art. 1746 c.c., è impegnato ad un costante obbligo di collaborazione con l'impresa mandante, connesso alla "stabilità" dell'incarico, il procacciatore d'affari si limita a trasmettere gli ordini d'acquisto, senza vincoli di alcun genere né da parte sua né da parte del soggetto a favore del quale presta la propria opera.
Il rappresentante non è altro che un agente di commercio che ha anche la rappresentanza dell'impresa preponente. Ai sensi dell'art. 1752 c.c. le disposizioni relative al contratto di agenzia "si applicano anche nell'ipotesi in cui all'agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti". In questo caso l'agente con rappresentanza (o rappresentante) non si limita a raccogliere gli ordini d'acquisto, ma stipula anche i contratti in nome e per conto dell'impresa preponente, la quale, per effetto della procura conferita al rappresentante, è obbligata a a darvi esecuzione.
Ai sensi dell'art. 1742, 2° co. c.c. l'incarico di agente di commercio deve essere conferito con un contratto, il quale deve essere provato per iscritto.
Riferimenti normativi
- Legge 3 maggio 1985, n. 204
- Direttiva 86/653/CEE del Consiglio europeo del 18 dicembre 1986
- Art. 74 Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59
- Art. 19 L. 7 agosto 1990, n. 241
- D.M. 26 ottobre 2011
AGENTI E RAPPRESENTANTI
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