Olio Riviera Ligure DOP
La Denominazione di Origine Protetta (DOP) è il riconoscimento europeo che designa un prodotto agroalimentare il cui intero ciclo produttivo, dalla materia prima al prodotto finito, si svolge in un'area geografica ben delimitata, non riproducibile altrove (Regolamento UE n. 1151/2012).
Il riconoscimento europeo della DOP dell'olio extravergine di oliva "Riviera Ligure" è avvenuto nel 1997 (Regolamento CE n. 123/97).
Il Disciplinare di produzione, in funzione delle diverse condizioni ambientali e di coltivazione, individua tre zone di produzione: "Riviera dei Fiori", "Riviera del Ponente Savonese" e "Riviera di Levante"
Le Camere di Commercio di liguri, coordinate da Unioncamere Liguria, sono state incaricate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dal 29.12.1999, poi confermate da successivi decreti, l'ultimo dei quali in data 06.10.2016 a svolgere l'attività di controllo sulla filiera produttiva dell'olio DOP "Riviera Ligure" in funzione di garantire la tracciabilità di filiera del prodotto destinato alla certificazione comunitaria.
La filiera produttiva è composta da:
- Olivicoltore: operatore che conduce oliveti ubicati nella zona di produzione delimitata. Qualora l’olivicoltore attui anche attività di molitura e/o confezionamento lo stesso operatore si assume gli obblighi e le responsabilità previste per il frantoiano e/o il confezionatore.
- Frantoiano: operatore identificato e ubicato nella zona di produzione che conduce una struttura di molitura delle olive e di stoccaggio dell’olio extravergine di oliva DOP “Riviera Ligure” destinato al confezionamento. Qualora presso il frantoiano siano attuate attività riconducibili all’ambito della filiera, lo stesso operatore si assume gli obblighi e le responsabilità previste per l’olivicoltore/il confezionatore.
- Intermediario: colui che effettua operazioni di acquisto e vendita di olive, olio atto a divenire olio DOP o olio certificato sfuso non effettuando alcuna manipolazione di prodotto, eventualmente provvedendo al solo magazzinaggio temporaneo degli stessi prodotti presso i propri impianti.
- Confezionatore: operatore identificato e ubicato nella zona di produzione responsabile del confezionamento dell’olio extravergine di oliva DOP “Riviera Ligure”. Qualora presso il confezionatore siano attuate attività riconducibili all’ambito della filiera, lo stesso operatore si assume gli obblighi e le responsabilità previste per l’olivicoltore/il frantoiano.
Patto di filiera campagna olivicola 2018-2019
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AGROALIMENTARE
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